IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso promosso da Adriana Nicoletti ex artt. 22 e 23
della  legge  24  novembre 1981, n. 689, depositato in cancelleria in
data  21  ottobre  2004  ed iscritto al n. 308/2004 RG. «A» del Ruolo
Generale  Affari  Civili  Contenziosi  di  questo ufficio, avverso il
verbale  di  contestazione n. ATX0000043119 della Polizia Stradale di
Mantova,  notificatole  il  22  settembre 2004, nella sua qualita' di
proprietaria   dell'auto   targata   BJ223MT,   per   la   violazione
dell'art. 142, ottavo comma del codice della strada;
    Esaminati gli atti di causa;
    Rilevato  che  la  ricorrente  asserisce di non essere stata alla
guida  dell'auto nella circostanza di tempo e luogo di cui al verbale
impugnato  e  di avere altresi' comunicato i nominativi delle persone
che in allora avevano la disponibilita' dell'auto de quo, senza pero'
poter  indicare  con  certezza  chi  fosse  alla guida del veicolo il
giorno 20 giugno 2004, data della asserita commessa infrazione;
    Vista  l'eccezione,  sollevata  in  via pregiudiziale nel ricorso
stesso,  di  legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del codice
della   strada,  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  24  e  27  della
Costituzione della Repubblica;
    Considerato   che  detta  norma  appare  contrastare  con  quanto
disposto  dagli artt.  3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica
italiana in quanto:
        a)  Violazione  dell'art. 3 della Costituzione: dalla lettura
della  norma  viziata  appare evidente la disparita' di trattamento a
seconda  che  l'intestatario del veicolo sia persona fisica munita di
patente,   persona  fisica  non  munita  di  patente  ovvero  persona
giuridica, con la conseguenza che la decurtazione resta solo a carico
di perosne fisiche sempre che siano munite di patente;
        b)  Violazione  dell'art. 24 della Costituzione: l'obbligo di
denuncia  previsto e prescritto dall'art. 126-bis codice della strada
sussiste  solo  per  determinati  soggetti  che  rivestono  pubbliche
funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente
lesiva   del   principio  costituzionale  del  diritto  alla  difesa,
comprensivo del diritto al silenzio.
        c)    Violazione    dell'art. 27   della   Costituzione:   la
solidarieta' tra proprietario ed autore della violazione e' prevista,
sia  dall'art. 6  della  legge  n. 689/1981  sia dall'art. 196 codice
della   strada,   esclusivamente   con   riferimento   alle  sanzioni
pecuniarie, non estendendosi alle sanzioni amministrative.
    Ritenuto  che  pertanto  la  questione  appare  rilevante  per la
definizione  del  giudizio  e che quindi debba essere preventivamente
risolta  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  della norma
predetta;
    Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.